Ai sensi del suddetto articolo, costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale, la mancata definizione del giudizio di appello, anche di rinvio, entro il termine di 2 anni e del giudizio di cassazione entro il termine di one anno.La prescrizione riprende il suo corso esclusivamente in caso di annullamento della sentenza di primo grado c